Accreditamento

Nell’accezione più larga, con il termine accreditamento si intende un procedimento di valutazione svolto da un organismo, generalmente esterno al soggetto valutato, con il fine di controllare che quest’ultimo possegga e/o soddisfi determinati requisiti in relazione a una struttura e/o a un processo e/o a un’attività (e ai suoi esiti). In termini generali, dunque, l’accreditamento è un sistema di autoregolazione mediante il quale un soggetto (indipendente) definisce e controlla gli standard di qualità di una struttura. Nel corso del tempo l’uso dello strumento dell’accreditamento in sanità si è, diffuso e sviluppato a partire dalle prime esperienze negli USA, caratterizzandosi sempre come un processo di tipo comparativo che consiste, dapprima, nella definizione di una serie di caratteristiche di buona qualità e, poi, nello svolgimento di una verifica oggettiva, da parte di professionisti qualificati, della corrispondenza a tali caratteristiche. In Italia il termine accreditamento è stato introdotto in ambito normativo dal D.lgs.517 del 1993 (che modifica il D.lgs 502/92) e viene utilizzato:

– con il medesimo significato che esso assume a livello internazionale e cioè per definire l’attività svolta, su base volontaria, da un’agenzia esterna indipendente al fine di valutare strutture, processi e attività, con l’obiettivo di migliorare la qualità di un’organizzazione sanitaria (accreditamento volontario o accreditamento di eccellenza);
– come sinonimo di autorizzazione che tutte le organizzazioni pubbliche dovrebbero ricevere allo scopo di non essere sanzionate e che tutte le organizzazioni private possono ottenere allo scopo di acquisire finanziamenti pubblici (accreditamento istituzionale).

L’accreditamento istituzionale viene dunque riconosciuto dal governo regionale e ha lo scopo di individuare, sulla base di predefiniti criteri di qualità, i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del SSN . Oltre dunque al richiedente (struttura) e al concedente (Regione), il processo di accreditamento istituzionale coinvolge un terzo organismo, deputato alla verifica dei requisiti di accreditabilità, secondo criteri di garanzia di competenza tecnica, di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni. A tale specifico scopo, il D.lgs 229/99 ha previsto l’istituzione, presso l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, di una Commissione Nazionale per l’Accreditamento e la Qualità dei servizi sanitari (CNAQ) con il compito di definire i requisiti per l’individuazione, da parte delle Regioni, dei soggetti preposti alle verifiche e di effettuare, in collaborazione con le analoghe commissioni regionali, il monitoraggio dei diversi modelli regionali di accreditamento.
Per quel che invece concerne i programmi di accreditamento volontario, occorre annotare che molti di essi si ispirano agli indirizzi dettati, nel corso del tempo, dalla Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria la quale, partire dal 1993, ha indicato una serie di importanti linee di principio da seguire . Tutto questo ha contribuito a elevare il grado di sensibilizzazione al tema, come dimostrato dalla buona adesione del nostro Paese alla norma introdotta dall’ISO.

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